La legge per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio è la legge 633 del 22 aprile 1941.

L’articolo 1 prevede che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il diritto d’autore non protegge le idee, i concetti, i principi, i dati, le scoperte, i processi, i metodi, ma solo la forma in cui sono espressi.
L’articolo 6 riconosce che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. L’opera, quindi, è protetta automaticamente dal momento in cui è creata ed espressa in una forma tangibile, scritta o orale.

I diritti riconosciuti all’autore dell’opera si distinguono in diritti patrimoniali e diritti morali.

  • I diritti patrimoniali tutelano l’utilizzazione economica dell’opera in modo esclusivo e l’autore ha il diritto di vietare tutti gli usi non autorizzati. Hanno una durata limitata nel tempo: possono essere esercitati per tutta la durata della vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte. Se l’autore rinuncia all’esercizio dei diritti patrimoniali, l’opera è di pubblico dominio, liberamente utilizzabile e fruibile.
  • I diritti morali, ovvero il diritto d’inedito, di paternità dell’opera, il diritto all’integrità dell’opera, la facoltà di ritirare l’opera dal commercio per ragioni morali sono indisponibili, non possono essere cioè oggetto di rinuncia o trasferimento, e possono essere esercitati senza limiti di tempo; essi tutelano l’autore e gli spettano anche se tutti i diritti di utilizzazione economica sono stati ceduti o trasferiti.

I diritti patrimoniali possono essere oggetto di trasferimento da parte dell’autore mediante un atto di cessione, con cui l’autore trasferisce la titolarità dei diritti, oppure mediante una licenza, con cui l’autore trasferisce esclusivamente l’esercizio dei diritti. È indicato lo schema della licenza per trasferire i diritti all’editore in modo non esclusivo, parziale e limitato nel tempo.
Ogni atto di cessione e licenza deve essere sempre provato per iscritto.
I diritti patrimoniali sono tra di loro indipendenti: non è necessario trasferire tutti i diritti di utilizzazione economica e l’autore può decidere se trasferirne solo uno o alcuni; tutti i diritti che non sono oggetto di cessione o licenza restano in capo all’autore.

È importante non cedere o trasferire tutti i propri diritti di autore agli editori, ma di conservarli e negoziarli per potere disporre della propria opera ai fini didattici, di ricerca e di promozione.