Documento estremamente rilevante per il settore pubblico e, quindi, a cascata, per le istituzioni universitarie, le “Linee Guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”, adottate e pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), rappresentano il recepimento della cosiddetta Direttiva Europea Open Data (Direttiva UE 2019/1024), relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Le Linee Guida hanno l’obiettivo di supportare i soggetti interessati al processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, attraverso la definizione dei requisiti obbligatori e di indicazioni fattive riguardanti formati, modalità di pubblicazione, profili di metadati, licenze e tariffazione, richieste di riutilizzo e strumenti di ricerca.  Il documento include, inoltre, indicazioni su aspetti organizzativi e qualità dei dati.

Tipi di dato pubblico
Tipi di dato pubblico

Il paragrafo 4.4 delle Linee Guida è dedicato ai “Dati della ricerca”

Si parte da una definizione – “documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica [finanziata con fondi pubblici] e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca”, es. statistiche, risultati di esperimenti, misurazioni, osservazioni risultanti dall’indagine sul campo, risultati di indagini, immagini e registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali – che introduce il “requisito n. 9”: 

I dati della ricerca DEVONO essere resi disponibili gratuitamente per il riutilizzo per fini commerciali o non commerciali, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Decreto dispone che i dati della ricerca DEVONO rispettare i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità che rappresentano i 4 principi del framework FAIR (Findable – Accessible – Interoperable – Reusable).

Le indicazioni per adempiere tale disposizione sono descritte in dettaglio nei Requisiti 10, 11, 12, 13 delle LLGG, cui si rimanda.

La necessità che i dati della ricerca seguano e siano conformi ai principi FAIR è ribadita anche dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, che considera tale conformità come uno degli “strumenti” per l’attuazione della scienza aperta. Si legge: “I dati come tutti i risultati della ricerca devono innanzitutto essere conformi ai criteri FAIR e cioè essere reperibili tempestivamente, accessibili su richiesta, interoperabili e comunque riusabili con le opportune regole, strumenti e risorse. I criteri FAIR sono la base per la fruizione e il riutilizzo di dati di diversa provenienza tematica e metodologica. Fare in modo che la produzione di dati FAIR diventi lo standard di riferimento per i risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche comporta un’innovazione sostanziale nella prassi scientifica sia a livello di produzione dei dati sia a livello della fruizione dei medesimi per elaborare nuove conoscenze. Si tratta di evoluzione delle prassi della ricerca (utilizzo di informazioni esistenti, sviluppo della multidisciplinarietà e della interdisciplinarità, collaborazione formale e informale) validazione e valutazione dei risultati. Essa apre anche nuove prospettive di innovazione tecnologica (acquisizione automatica di dati FAIR ove possibile e sviluppo di servizi digitali per la cura, l’archiviazione, l’accesso, l’analisi e la fruizione di risorse di calcolo)” [paragrafo: 6.2.2.2 Gli strumenti per l’attuazione della scienza aperta].